Stanziamento di ulteriori 3 miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965 n. 718, sui beni italiani in Tunisia. (GU n.152 del 20-6-1967 )
Testo in vigore dal: 5-7-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo, unico.
La spesa autorizzata con la legge 5 giugno 1965, n. 718, per la
concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni
perduti da connazionali a seguito di provvedimenti di espropriazione
adottati dal Governo tunisino, e' aumentata da lire 3 miliardi a lire
6 miliardi.
Gli ulteriori 3 miliardi saranno stanziati in ragione di lire 1
miliardo all'anno, a partire dal 1967.
All'onere relativo all'esercizio 1967 si fara' fronte con riduzioni
del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso
esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1967
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE